Il Senato Accademico nella Seduta del 23 marzo 2023 ha approvato le “Indicazioni per la didattica innovativa a.a. 2023/2024” che comprendono sia un progetto generale a supporto della didattica innovativa, sia modalità inclusive a favore di particolari categorie di studenti.

§ 1. PROGETTO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA.
Per dare nuovo impulso all’innovazione nella didattica e individuare le modalità più idonee da adottare dopo il termine della fase emergenziale associata alla pandemia da Covid-19, è stato avviato il Progetto per la Didattica Innovativa. Il progetto trae ispirazione dalle linee guida e dagli standard europei previsti dalla EHEA (European Higher Education Area) e dalla EUA (European University Association), da buone pratiche consolidate in altri atenei ed è ulteriormente potenziato dalle attività svolte dall’Ateneo nell’ambito dell’alleanza europea EC2U.

§ 2. MODALITÀ INCLUSIVE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI STUDENTI DA ATTUARSI NELL’ANNO ACCADEMICO 2023-24.
Uno dei principali obiettivi del Progetto per la Didattica Innovativa è la maggiore inclusione di alcune categorie di studenti (vedi infra § 3).
A tale fine, il Senato Accademico propone, a partire dall’anno accademico 2023/2024, per i Corsi di Studio che non hanno obbligo di frequenza, di adottare le seguenti linee di indirizzo:
1) Per gli insegnamenti ai quali sono iscritti studenti che certificano di trovarsi in una delle condizioni sotto indicate (vedi § 3) e che non possono seguire le attività didattiche in presenza, il docente garantirà fino a 2 ore di ricevimento settimanali, anche online, con flessibilità oraria a seconda delle esigenze.
2) Gli insegnamenti descritti al punto 1) potranno essere supportati da attività di tutorato o di didattica integrativa, svolte anche dopo le ore 18, dal lunedì al venerdì, al fine di favorire l’apprendimento anche da parte degli studenti che rientrano nelle categorie sotto indicate (vedi § 3).
3) Agli studenti che si trovano nelle categorie sotto indicate (vedi § 3) il docente fornirà il materiale didattico che giudica più idoneo per la preparazione in autonomia dell’esame di profitto, come ad esempio videoregistrazioni che trattino gli argomenti d’esame e, quando possibile, utilizzerà modalità didattiche che favoriscano il lavoro di gruppo.
4) Il materiale didattico di riferimento, le modalità d’esame e le modalità didattiche devono essere descritte nel syllabus dell’insegnamento, comprese le modalità che saranno attuate nei confronti degli studenti appartenenti alle categorie sotto indicate (vedi § 3).

§ 2.1. Esami di profitto
Gli esami di profitto, scritti e orali, si svolgono in presenza.
Deroghe allo svolgimento dell’esame orale in presenza sono previste solo per studenti che presentano situazioni di fragilità a lungo termine (superiori a 15 giorni) certificate dal medico di base e per le quali il medico di base certifichi la inopportunità di spostamento dall’abitazione all’università.

§ 2.2. Esami di Laurea
Gli esami di laurea si svolgono in presenza.

§ 3. CATEGORIE DI STUDENTI DESTINATARIE DELLE SPECIALI MODALITÀ DIDATTICHE INCLUSIVE.
Le speciali modalità didattiche inclusive descritte nel § 2 sono previste per gli studenti che certifichino di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Studente lavoratore
Studente impegnato non occasionalmente e non alle dipendenze di un familiare fino al 2° grado compreso, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell’arco dell’anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, nel settore pubblico o privato; per dimostrare la condizione di studente lavoratore è necessario che l’interessato alleghi alla domanda il contratto di lavoro o la Partita Iva (in caso di lavoratore autonomo) e, per i lavoratori assunti (o che esercitano l’attività autonoma) da più di un anno, la dichiarazione dei redditi comprovante i redditi da lavoro non inferiori ad € 4.000,00 lordi annui.

b) Studente impegnato nella cura dei propri familiari
Studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado compreso), il coniuge dello studente, i figli e i fratelli fino all’età di 3 anni; tale limite interviene solo nel caso in cui l’istanza derivi dalla necessità di assistere parenti non autosufficienti per ragioni d’età. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione d’invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall’ATS.

c) Studenti con problemi di salute
Studente con patologie che impediscono la regolare progressione della carriera accademica, comprovate da certificazione ATS attestante una invalidità civile non inferiore al 66%;

d) Studente con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento
Studente con disabilità o DSA certificate secondo le normative di riferimento. Nel caso di DSA la certificazione non deve essere anteriore a 3 anni dalla data di richiesta di iscrizione.

e) Studente in congedo parentale

f) Studente atleta
Studenti che sono atleti di interesse nazionale certificato dalla federazione sportiva di riferimento.

g) Studenti in regime carcerario

h) Studenti in regime di ricovero ospedaliero